Statuto e Storia
L' "Associazione Italiana degli Slavisti" è una libera associazione di studiosi che ha come scopo quello di favorire il progresso degli studi slavistici, stabilendo un organico collegamento fra le persone, i centri di studio e le istituzioni italiane e straniere che si occupano del mondo slavo a livello sia nazionale sia internazionale.
Sono soci dell’Associazione i cultori delle varie discipline slavistiche, la cui specifica attività risulti dalle pubblicazioni o dall'insegnamento, studiosi e docenti universitari i cui interessi concernano il mondo slavo nelle sue varie articolazioni. In questa prospettiva l’AIS, intrattenendo rapporti con il CUN e con le altre associazioni disciplinari, si occupa della collocazione e dello sviluppo dell’insegnamento delle discipline slavistiche nell’ambito degli ordinamenti universitari italiani a livello nazionale.
L’AIS promuove e sostiene iniziative e pubblicazioni nei vari settori disciplinari che fanno riferimento alla Slavistica, in particolare pubblica la rivista “Studi Slavistici” e cura la relativa collana di studi monografici. L’AIS organizza con cadenza quinquennale un proprio Congresso Nazionale di Studi Slavistica (l’ultimo si è tenuto a Udine nel Settembre 2006). Insieme al IECOB è promotore del Portale sull'Europa orientale e balcanica (PECOB).
In qualità di membro permanente del Comitato Internazionale degli Slavisti, organo che gestisce l'organizzazione dei Congressi Internazionali degli Slavisti (si tengono regolarmente ogni cinque anni in uno dei paesi slavi), l’AIS intrattiene regolari rapporti con le altre associazioni slavistiche nazionali europee e extra-europee. L’AIS collabora inoltre con l’International Council for Central and East European Studies.
L’AIS partecipa o offre il proprio patrocinio alle iniziative che interessano la letteratura, la cultura, le arti, la storia, la politica e l’economia dei paesi slavi.
STATUTO DELL'AIS
(Approvato il 30 Gennaio 1971 e modificato il 16 Marzo 1974)
Art. 1 E' costituita la "Associazione Italiana degli Slavisti", in seguito chiamata AIS, con sede a Roma
Art. 2 Scopo dell'AIS è favorire il progresso degli studi slavistici, stabilendo un organico collegamento fra le persone e gli Istituti che si occupano di questi studi, anche sul piano dei rapporti con organismi stranieri o a carattere internazionale.
Art.3 Possono divenire soci ordinari, a loro richiesta scritta e su deliberazione favorevole dell'Assemblea, i cultori delle varie discipline slavistiche, la cui specifica attività risulti dalle pubblicazioni o dall'insegnamento.
Possono essere ammessi quali soci ordinari anche coloro che pur non essendo slavisti si siano resi benemeriti rispetto ai fini dell'Associazione per i loro interessi culturali.
Possono divenire soci sostenitori enti e privati che intendano contribuire finanziariamente al conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo decide sulla loro ammissione e attribuisce loro la qualifica di soci sostenitori o vitalizi a seconda dell'entità del contributo versato.
Art.4 I soci sono tenuti al pagamento d'una quota annuale, fissata dall'Assemblea secondo le necessità previste dal bilancio.
E' ritenuto automaticamente dimissionario il socio che non provveda al pagamento della propria quota nel termine d'un anno da quando gli sia stata notificata la morosità.
Art.5 Organo deliberante è l'Assemblea, che si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea deve altresì essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e quando un decimo dei soci ne faccia motivata richiesta scritta al Presidente.
L'Assemblea è convocata dal Presidente con almeno 15 giorni di preavviso. In essa ciascun socio ha diritto d'intervento e di voto: questi diritti possono essere esercitati direttamente, per corrispondenza o per delega scritta ad altro socio. Ciascun socio può essere latore di una sola delega.
Art.6 Organo esecutivo è il Consiglio Direttivo, composto da un Presidente e da quattro Consiglieri, tutti eletti per un quinquennio dall'Assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti e con votazione separata per il Presidente. Il Consiglio elegge nel suo seno un Segretario e un Tesoriere. Il Presidente non è rieleggibile per più di due volte consecutive. Il Consiglio Direttivo è tenuto a riunirsi almeno tre volte all'anno. L'elezione dell'Assemblea per il Consiglio Direttivo è ritenuta valida se ad essa partecipano almeno un terzo degli iscritti.
Nel caso che prima della fine del suo mandato, venga a mancare alcuno dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea immediatamente successiva provvede all'elezione del sostituto fino al termine del quinquennio.
Il Consiglio Direttivo è collegialmente responsabile di fronte all'Assemblea, cui deve sottoporre, allo scadere del quinquennio, relazione sulla attività svolta. Le decisioni sono prese dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei competenti.
Art.7 Un collegio di tre sindaci, essi pure eletti dall'Assemblea per un quinquennio, esercita il controllo sulle scritture contabili e sul bilancio dell'Associazione e presenta annualmente le sue osservazioni all'Assemblea.
Arte. 8 Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Consigliere da più tempo in carica; a pari decorrenza d'elezione, il più anziano di età.
Il Segretario assicura l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e il disbrigo delle pratiche correnti.
Art. 9 L'Assemblea, nella prima convocazione successiva ad un Congresso Slavistico Internazionale, elegge i delegati dell'AIS in seno al MKS, che restano in carica per cinque anni. Loro compito è quello di rappresentare gli interessi dell'AIS in seno al MKS e di provvedere alla partecipazione degli slavisti italiani alle iniziative internazionali da esso promosse.
Il Presidente dell'AIS è di diritto uno dei delegati presso il MKS.
Art. 10 Il presente statuto potrà essere modificato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti, con la presenza di almeno la metà dei soci.
La stessa maggioranza, con la presenza di almeno la metà degli iscritti, è richiesta per la espulsione dall'Associazione di uno dei suoi soci.
Art. 11 Lo scioglimento della Associazione potrà essere deciso dall'Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei votanti e con la presenza di almeno la metà dei soci.
In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad una istituzione culturale, designata all'ultimo Consiglio Direttivo in carica.
